Bonus Smart Working

Cos’è il bonus smart working?

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Come funziona il bonus da 516,43 euro concesso ai dipendenti in Smart Working?

Con il Decreto Sostegni viene esteso, fino alla fine dell’anno, il bonus concesso dai datori di lavoro ai dipendenti per l’acquisto di beni, servizi e arredi, destinati ad agevolare lo Smart Working.

Il voucher può rappresentare un valido supporto per allestire postazioni di lavoro efficienti e salutari anche in casa.

Per tutto il 2021, le imprese potranno attivare il bonus nell’ambito del welfare aziendale e permettere ai lavoratori, che operano da remoto, di adeguare il loro ufficio tra le mura domestiche, dotandosi di sedie ergonomiche, scrivanie o altre risorse finalizzate a migliorare la qualità del lavoro tutelando sicurezza e salute.

Come funziona il bonus smart working?

I datori di lavoro possono scegliere se acquistare personalmente i beni o dare ai dipendenti dei titoli di legittimazione d’acquisto. il valore dei beni andrà incluso in busta paga ma non concorrerà a formare il reddito e sarà esentasse fino a 516,46 euro.

Il bonus Smart Working rientra tra i cosiddetti Fringe Benefit, le forme di retribuzione non corrisposte in denaro concesse dai datori di lavoro, ed è quindi esentasse per i dipendenti e deducibile per le aziende.

Cosa acquistare?

L’obiettivo del bonus Smart Working è favorire la creazione di una postazione di lavoro efficiente, sicura e in grado di tutelare la salute del dipendente.

Una seduta non ergonomica può favorire lo sviluppo di alcuni disturbi a carico della schiena. Altrettanto importante è poter disporre di un tavolo da lavoro che permetta di lavorare in sicurezza, così come di un impianto di illuminazione che illumini la postazione lavorativa senza affaticare la vista.

Si potranno acquistare, nei negozi convenzionati, dispositivi elettronici, scrivanie, sedie, lampade e tutti quei prodotti che possono contribuire a rendere più agevole lo smart working.

Bonus smart working, a chi spetta?

L’Agevolazione spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati come definiti dagli articoli 49 e 50 del DPR 917/1986, ossia:

  • quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
  • le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (ossia la somma corrispondente al maggior danno liquidato dal Giudice nelle cause aventi per oggetto crediti di lavoro).

Fonte: www.lavoro.gov.it

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